Domande dai lettori
● Nei casi di adulterio, vi sono circostanze in cui il coniuge colpevole potrebbe ottenere il divorzio ed essere considerato dalla congregazione libero di risposarsi? — Giamaica.
Potrebbero esservi circostanze per le quali sarebbe consentito alla congregazione, mediante i suoi anziani nominati, di assumere tale atteggiamento. Prima di considerare tali circostanze, comunque, dobbiamo prima rivedere i fondamentali princìpi biblici inerenti al divorzio.
Le parole di Gesù in Matteo 5:31, 32 e 19:9 mostrano che la “fornicazione” (greco: porneia) commessa da un coniuge costituisce la sola ragione di divorzio valida agli occhi di Dio. Le sue parole indicano pure che Dio concede al coniuge innocente il diritto di porre fine al matrimonio, di sciogliere i vincoli coniugali.
Si deve notare, comunque, che non è solo l’atto di fornicazione a sciogliere quei legami vincolanti. Il coniuge innocente può scegliere di perdonare l’errore del coniuge adultero. In tal caso i vincoli coniugali restano intatti. In ogni caso, quindi, il fattore determinante è la decisione del coniuge innocente di perdonare o rifiutar di perdonare il coniuge adultero.
Che dire, dunque, se — dopo che un coniuge ha commesso “fornicazione” — il coniuge innocente rifiuta poi di riaccettarlo, rifiutando forse di vivere nella stessa casa o se, pur vivendo nella stessa casa, rifiuta d’avere relazioni sessuali con il colpevole, e tuttavia non cerca di ottenere il divorzio legale nelle corti del paese? Che dire se questa situazione dura per un prolungato periodo di tempo, un anno o anche degli anni, e il coniuge colpevole di trasgressione è privato in tal modo della possibilità d’avere onorevoli relazioni sessuali con il suo coniuge ricevendone il debito coniugale?
La Bibbia mostra che gli sposati non dovrebbero negare il debito coniugale “se non di mutuo consenso per un tempo fissato”, quindi solo temporaneamente, poiché altrimenti potrebbe facilmente nascere la tentazione. (1 Cor. 7:2-5) Privare un coniuge di tale debito per un esteso o illimitato periodo di tempo sarebbe una condotta poco amorevole. Se il coniuge non adultero lo facesse darebbe prova di non avere realmente perdonato l’atto di adulterio. Effettivamente, il coniuge non adultero ha respinto come suo coniuge l’offensore. E, come si è visto, lo scioglimento scritturale di un matrimonio dipende dalla decisione del coniuge non adultero di perdonare o non perdonare la “fornicazione” commessa dall’altro coniuge.
Geova Dio è certo consapevole di tale rifiuto anche se il coniuge non adultero non va davanti alle corti di “Cesare” per rendere formale lo scioglimento del matrimonio. È bene ricordare che le leggi del tribunale divino di Geova sono di primaria importanza. L’autorità di Cesare è relativa e non determina se agli occhi di Dio i vincoli matrimoniali sono infranti o restano intatti. (Si paragoni Atti 5:29). Cesare può solo dire se riconosce legalmente o no che il matrimonio è ancora valido. Pertanto, quando il motivo scritturale (“fornicazione”) non esiste, anche se Cesare concede il divorzio, agli occhi di Dio non è valido nel senso di rendere i divorziati liberi di risposarsi.
‘Raccomandandosi ad ogni coscienza umana’, certo il cristiano si sforzerà giustamente di ottenere tale riconoscimento legale dallo Stato in materia di matrimonio o divorzio. (2 Cor. 4:2) Ma il riconoscimento legale non è il fattore essenziale; la cosa essenziale è la decisione giudiziaria di Dio. Stando così le cose, e dato che la decisione del coniuge non adultero di perdonare o non perdonare è il fattore decisivo per lo scioglimento di un matrimonio, che cosa può fare il coniuge colpevole se si trova nella situazione in cui il coniuge non adultero non lo ha perdonato eppure non vuole rendere formale davanti a Cesare lo scioglimento del matrimonio? Il coniuge colpevole può agire per stabilire il fatto che egli o ella è stata effettivamente respinta dal coniuge non adultero. Prima si dovrebbe far questo davanti agli anziani della congregazione, presentando loro la prova che vi è stato un rifiuto preciso, regolare, non temporaneo. Quindi colui il cui coniuge si rifiuta di perdonare potrebbe chiedere il riconoscimento legale del rifiuto nei tribunali di Cesare, servendosi di qualsiasi verace motivo di divorzio che sarà accettato da tali tribunali, essendo poi libero di risposarsi. Nei paesi dove non è previsto il divorzio, si seguirà la procedura descritta a pagina 151 del libro Vera pace e sicurezza, da quale fonte?
Gli anziani della congregazione, dovendo decidere in merito a un tale caso, valuteranno giudiziosamente la situazione, determinando che c’è davvero la chiara e convincente prova di un definito rifiuto da parte del coniuge non adultero. Per esempio, il coniuge offeso può non voler avere di nuovo relazioni sessuali per alcune settimane o anche per alcuni mesi avendo ancora fresco nella mente il ricordo dell’adulterio. Questo non sarebbe un vero rifiuto. Si deve pure notare che le suddette informazioni non significano che il non rendere il debito coniugale sia in se stesso un motivo di divorzio. Dev’essere stata commessa “fornicazione” (il motivo scritturale del divorzio) da colui che in seguito è privato del debito coniugale e che, in effetti, è respinto dal coniuge non adultero.