Domande dai lettori
● Le pratiche licenziose da parte di una persona sposata verso il suo coniuge costituiscono per il coniuge offeso una base scritturale per ottenere il divorzio?
A volte le pratiche licenziose entro la disposizione matrimoniale provvederebbero una base per il divorzio scritturale. Naturalmente, le Sacre Scritture non incoraggiano a divorziare né comandano al coniuge innocente di divorziare dal coniuge che commette adulterio o grave perversione sessuale.
Riguardo al divorzio, Gesù Cristo dichiarò: “Chiunque divorzia da sua moglie, se non a causa di fornicazione, e ne sposa un’altra commette adulterio”. (Matt. 19:9) “Chiunque divorzia da sua moglie, salvo per causa di fornicazione, la rende soggetta all’adulterio, giacché chi sposa una donna divorziata commette adulterio”. — Matt. 5:32.
Pertanto, è dichiarato che la “fornicazione” è il solo motivo di divorzio. Nel greco comune in cui sono scritte le parole di Gesù, il termine “fornicazione” è por·neiʹa, che indica tutte le forme di immorali relazioni sessuali, perversioni e pratiche licenziose come quelle che potrebbero avere luogo in una casa di prostituzione, inclusa la copulazione orale e anale.
In quanto alle dichiarazioni di Gesù sul divorzio, esse non specificano con chi è praticata la “fornicazione” o por·neiʹa. Lasciano aperto l’argomento. Por·neiʹa si può giustamente considerare come comprendente le perversioni entro la disposizione matrimoniale e questo si vede dal fatto che l’uomo che costringe sua moglie ad avere con lui relazioni sessuali innaturali in effetti la “prostituisce” e la “corrompe”. Così egli si rende colpevole di por·neiʹa, poiché l’affine verbo greco por·neuʹo significa “prostituire, corrompere”.
Per cui, potrebbero sorgere circostanze per le quali le pratiche licenziose di una persona sposata verso il suo coniuge sarebbero una base scritturale di divorzio. Per esempio, una moglie farà quello che ragionevolmente può per impedire al marito di imporle perversioni come quelle che avvengono in un bordello. Tuttavia, per la sua superiore forza può sopraffarla e servirsene per rapporti sessuali pervertiti. Al fine di non essere prostituita un’altra volta in questo modo, una moglie cristiana può decidere di ottenere il divorzio. Può stabilire con la congregazione che la vera ragione di questo è por·neiʹa e quindi procedere per ottenere il divorzio legale per qualsiasi fondato motivo accettevole alle corti del paese.
Se, d’altra parte, le pratiche licenziose ebbero luogo per mutuo consenso, nessuno dei coniugi avrebbe una base per addurre por·neiʹa come motivo scritturale di divorzio. Questo perché nessuno dei due è innocente e cerca di ottenere la libertà da un coniuge colpevole di por·neiʹa. Entrambi i coniugi sono colpevoli. Un tal caso, portato all’attenzione degli anziani della congregazione, sarebbe considerato come qualsiasi altra seria trasgressione.