Domande dai lettori
● Un uomo divorzia dalla moglie per ragioni non scritturali. Concesso il divorzio, la moglie e la congregazione vengono a sapere che poco prima del divorzio l’uomo si era reso colpevole di adulterio. Renderebbe tale atto di adulterio l’uomo o la donna scritturalmente libera di risposarsi?
In tal caso sorge una domanda fondamentale, secondo le Sacre Scritture: Chi chiede il divorzio e per quali ragioni? Chi ha il diritto di chiedere il divorzio? Secondo le Scritture la condizione morale del marito non è il fattore determinante che gli dà il diritto di divorziare da sua moglie. Al contrario, è la condizione morale del coniuge da cui si divorzia che dà al coniuge che chiede il divorzio il diritto di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Secondo le ispirate Scritture è il coniuge impuro che riceve il libello del divorzio dal coniuge puro, non adultero ed innocente. Le parole di Deuteronomio 24:1-4 a questo riguardo sono inequivocabili.
Questa legge di Deuteronomio fu oggetto di discussione da parte dei Farisei, come si legge in Matteo 19:3-9. Gesù disse ai Farisei che Dio non aveva dato al primo uomo Adamo il diritto di divorziare da sua moglie Eva per qualunque ragione. Rispondendo, i Farisei menzionarono questa legge di Deuteronomio e chiesero: “Perché dunque Mosè prescrisse di darle un certificato di ripudio e di divorziare da lei?” Questa legge mosaica menziona specificamente l’impurità della moglie da cui si chiedeva il divorzio, non l’impurità del marito, che chiedeva il divorzio. Gesù mostrò dovuto rispetto per i limiti posti al diritto di divorziare dal coniuge quando disse: “Mosè, in considerazione della durezza del vostro cuore, vi fece la concessione di divorziare dalle vostre mogli, ma non è stato così dal principio. Io vi dico che chiunque divorzia da sua moglie se non a causa di fornicazione e ne sposa un’altra commette adulterio”. Poiché in tal caso Gesù si atteneva al suo riferimento alla legge mosaica, parlava del divorzio da una moglie per motivi diversi dalla sua fornicazione, dal suo adulterio, dalla sua impurità, non parlava di quella del marito. Per questa ragione Giuseppe di Nazaret decise in segreto di divorziare dalla sua fidanzata, Maria, perché la riteneva in condizione impura; e solo un intervento divino impedì questo divorzio. Perciò, dal colpevole si deve divorziare. Il divorzio non deve essere chiesto dal colpevole.
Non si può contare che il colpevole si incrimini da solo e in base a questa sua accusa chieda il divorzio dal coniuge innocente. Il coniuge innocente che accusa il colpevole deve chiedere il divorzio. Perciò, se il coniuge da cui si chiede il divorzio è quello innocente, tale coniuge innocente e non adultero da cui è chiesto il divorzio è esposto all’immoralità. Infatti in Matteo 5:32 leggiamo le parole di Gesù: “Chiunque divorzia da sua moglie salvo per causa di fornicazione la rende soggetta ad adulterio, dato che chiunque sposa una donna divorziata commette adulterio”. Quindi il diritto del coniuge puro, innocente, non adultero merita d’essere protetto, e per questo motivo divorziare per ragioni non scritturali non è permesso. Per ragioni del tutto personali una moglie può decidere di passar sopra all’immoralità del marito, continuare a rendergli il debito matrimoniale e ricevere da lui il debito matrimoniale. Perché? Per il fatto che il matrimonio non è sciolto per l’adulterio commesso dal marito. Ella ha il diritto legale e scritturale di continuare a vivere con lui. Non diviene automaticamente impura avendo ancora relazioni sessuali con lui dopo il suo adulterio.
Se un marito adultero non rivela alla moglie innocente di aver commesso adulterio, ma le esprime la sua intenzione di chiedere il divorzio, e se la moglie acconsente al divorzio senza sapere che egli ha commesso adulterio, ma solo con l’idea di separarsi legalmente da lui per mutuo consenso sotto la legge, ella intraprende insieme a lui l’azione di divorzio per questa ragione. Egli ottiene il divorzio con il suo consenso e senza che ella glielo contesti. Entrambi sono d’accordo di divorziare per ragioni non scritturali, per cui non sono liberi di risposarsi. Tutto ciò che desiderano è di essere liberi l’uno dall’altro, e ottengono tale libertà mediante un divorzio non scritturale ma legale. Entrambi devono subire le conseguenze di questo divorzio non scritturale. Naturalmente questo priva la moglie dell’autorizzazione scritturale di risposarsi. Ma anche l’ipocrita e adultero marito si è legato, e mentre espone la moglie a commettere adulterio, potrebbe far più fatica di lei a non commettere adulterio dopo il divorzio, poiché si è già reso adultero prima di ottenere il divorzio. Solo perché la moglie è nell’ignoranza la congregazione cristiana non è autorizzata a trascurare la norma di Gesù secondo cui il marito, se vuole realmente liberarsi della moglie per motivi scritturali, deve divorziare da lei a causa della sua impurità, del suo adulterio. Altrimenti il marito, anche se si era reso adultero prima del divorzio, non è poi libero di risposarsi; ed ella, anche se si risposasse legalmente, commetterebbe quindi adulterio.
Il coniuge che chiede il divorzio, indipendentemente dalla sua condizione morale prima del divorzio, determina le ragioni o i termini del divorzio. Se ora la corte concede il divorzio per quelle ragioni, il divorzio è valido per quelle ragioni e reca al coniuge che ha chiesto il divorzio le naturali conseguenze.
Che cosa succede se la moglie innocente, dopo aver acconsentito o essersi rassegnata al divorzio, scopre che suo marito aveva commesso adulterio una o più volte prima di divorziare, ma senza averglielo detto? Questo non cambia la situazione. Non le dà il diritto di appellarsi per ottenere l’annullamento della sentenza di divorzio, o il cambiamento delle ragioni per cui il divorzio fu concesso, così da ottenerlo per ragioni scritturali anziché non scritturali. È vero che da quando il divorzio è stato concesso ella è venuta in possesso di nuove informazioni inerenti all’immoralità commessa prima del divorzio dal suo precedente marito legale. Ma ella non può valersi di queste nuove informazioni. Si deve ricordare che nei tribunali del paese, quando ci si appella per ottenere l’annullamento di una sentenza emanata da un tribunale inferiore, non si possono presentare alla corte d’appello nuove prove o nuovi elementi per farli valere dinanzi alla corte d’appello. Solo le prove già presentate e in base alle quali il tribunale inferiore ha preso la sua decisione possono essere considerate dalla corte d’appello per giungere alla sua propria decisione. Non è concesso alcun annullamento della decisione presa dalla corte inferiore in base ad alcuna nuova prova. La stessa limitazione quanto alle prove venute alla luce dopo il divorzio si applicano anche ai rappresentanti ufficiali di una congregazione se un’innocente donna divorziata, che fa parte di una congregazione, presenta le prove dell’adulterio commesso prima del divorzio dal suo precedente marito legale.
Solo l’immoralità commessa dopo il divorzio da uno o da entrambi i coniugi divorziati renderebbe valido ed effettivo il divorzio legale, tanto da sciogliere veramente il vincolo matrimoniale secondo le Scritture. Le relazioni sessuali immorali, avute dopo il divorzio concesso per ragioni non scritturali, non annullano la sentenza di divorzio concesso per ragioni non scritturali, ma confermano il divorzio e lo rendono maggiormente valido. L’adulterio commesso dopo il divorzio è qualcosa di nuovo che non esisteva al tempo della citazione per il divorzio, allorché le ragioni del divorzio furono stabilite dal coniuge che lo chiese con il consenso o l’approvazione dell’altro coniuge. Da quando il divorzio è stato concesso si aggiunge quindi un nuovo elemento per convalidare e non per annullare la sentenza di divorzio. Questo avviene anche se il coniuge stesso che ha chiesto il divorzio commette adulterio dopo avere ottenuto il divorzio.
L’adulterio commesso prima del divorzio non scioglie in se stesso il vincolo matrimoniale. La coppia legalmente sposata può continuare ad avere relazioni sessuali anche dopo che è stato commesso tale adulterio anteriore al divorzio. Se la coppia legalmente sposata avesse relazioni sessuali dopo l’adulterio del marito infedele fino a che decidano e inizino le pratiche per il divorzio, tale adulterio non sarebbe più un motivo per intraprendere l’azione del divorzio contro il coniuge adultero.
Tuttavia, il coniuge che ha voluto il divorzio, commettendo adulterio dopo il divorzio, introduce nella situazione un elemento valido, un elemento su cui egli stesso non aveva contato prima, quando aveva chiesto il divorzio dalla moglie innocente. Ora l’adulterio viene ad influire sulla questione, benché sia stato egli stesso a commettere adulterio. Commettendo adulterio dopo il divorzio, egli mette a disposizione dell’innocente moglie divorziata un elemento valido secondo le Scritture che ella può presentare ed usare contro il coniuge che ha chiesto il divorzio. In tali circostanze ella non deve fare le pratiche per ottenere il divorzio in quanto esiste già un divorzio legale che li ha separati secondo la legge. Ma ora l’adulterio rende la separazione valida secondo le Scritture, e scioglie effettivamente ogni vincolo matrimoniale, sia davanti a Dio e alla sua congregazione cristiana che davanti alla legge del paese. Riguardo al divorzio non scritturale, queste circostanze non esistevano precedentemente al divorzio stesso, giacché la donna era ancora la moglie del coniuge adultero dato il matrimonio legale allora in vigore.
In questo caso in cui la congregazione cristiana non fosse stata privatamente informata in anticipo circa qualche altro motivo basilare per il divorzio, alcun motivo veramente scritturale in base al quale ottenere il divorzio, il divorzio deve essere considerato valido in base ai motivi per cui fu chiesto. Il divorzio è valido secondo le ragioni per cui fu ottenuto, non secondo ciò che si potrebbe fare secondo una maggior conoscenza. Quindi non si può addurre nessuna azione retroattiva salvo gli effettivi motivi del divorzio, per porre lo scopo e l’effetto del divorzio in armonia con l’ulteriore conoscenza o scoperta di prove incriminatrici. La stretta osservanza dei motivi del divorzio impedisce alla coppia divorziata di prendere alcun accordo segreto per inventare qualche motivo valido onde liberarsi o sottrarsi alle rigide restrizioni sotto cui si trova a causa del divorzio non scritturale.
Le tristi conseguenze del divorzio non scritturale influiscono tanto gravemente sul coniuge che chiede il divorzio quanto su quello da cui è chiesto. Quindi le tristi conseguenze di un divorzio non scritturale dovrebbero essere un ammonimento per ogni coniuge che voglia chiedere il divorzio, affinché consideri prima le limitazioni, le restrizioni e i pericoli che deriverebbero dalla sua condotta non scritturale, sia per ciò che lo riguarda personalmente che per ciò che riguarda il suo coniuge innocente. La congregazione cristiana non ha la prerogativa o l’obbligo di liberare la coppia divorziata dalle serie conseguenze derivanti dal loro divorzio non scritturale. Cercando di mostrare misericordia la congregazione cristiana non deve andare oltre a ciò che è scritto nella Parola di Dio per tentare di cambiare la situazione compiendo un’azione non autorizzata. L’uomo che ottiene un divorzio non scritturale si rende assai responsabile verso il coniuge innocente, poiché dopo il divorzio la sua vita e la sua condotta saranno molto difficili rispetto alla moralità. Se il coniuge innocente da cui è stato chiesto il divorzio dovesse trovarsi in difficoltà, la congregazione cristiana non è principalmente responsabile perché non ha approvato il nuovo matrimonio prima della morte o dell’adulterio commesso dopo il divorzio dal suo ex marito. Secondo le Scritture, il responsabile è il coniuge che ha chiesto il divorzio. Tutto ciò che alla congregazione cristiana è lecito fare è di aiutarla a divenire forte moralmente come cristiana, dandole tutta l’assistenza spirituale possibile.
A causa del suo adulterio, di cui non si è pentito prima del divorzio, il marito infedele può essere disassociato dalla congregazione cristiana di cui sia un membro battezzato. Nascondendo il suo adulterio alla moglie e alla congregazione potrebbe ritardare di qualche tempo la disassociazione. Se oltre a nascondere il suo adulterio egli inizia le pratiche di divorzio dalla moglie innocente, mostra di non essersi pentito di tale adulterio. Né ha il perdono della moglie. Quindi deve essere disassociato dalla congregazione quando si vengono a conoscere i fatti. Al male fatto alla moglie con l’adulterio che le ha tenuto nascosto, egli aggiunge spietatamente altro male volendo divorziare da lei che è innocente. Per la sua impurità morale, di cui non si è pentito, come mostra la sua condotta ipocrita ed egoista, egli dev’essere disassociato dalla congregazione cristiana in base alle prove presentate al comitato giudicante della congregazione.