PEGNO
Proprietà personale, ad esempio un anello o un indumento, che il debitore dà al creditore come garanzia di futura restituzione di un prestito. I regolamenti della Legge mosaica relativi ai pegni tutelavano gli interessi di chi era povero e indifeso in seno alla nazione. Dimostravano che Dio riconosceva le difficoltà dei poveri e delle vedove. Due verbi ebraici, chavàl e ʽavàt, e i relativi sostantivi, hanno attinenza con i pegni.
Se un povero dava il suo mantello come pegno o garanzia di un prestito, il creditore non doveva tenerlo durante la notte. (Eso 22:26, 27; De 24:12, 13) Di notte il povero probabilmente usava il mantello per coprirsi; se ne fosse stato privo, avrebbe sofferto il freddo. Ignorare questa legge significava essere avidi e senza cuore. (Gb 22:6; 24:9) Eppure, durante l’apostasia di Israele, alcuni non solo prendevano indumenti in pegno dai poveri, ma li usavano nelle loro feste religiose idolatriche. — Am 2:8.
In Ezechiele 18:10-13 il ‘non restituire il pegno’ è elencato, insieme al furto e allo spargimento di sangue, fra le cose che concorrevano a rendere meritevole di morte il peccatore impenitente. Viceversa il malvagio che abbandonava i suoi peccati, restituendo fra l’altro ciò che aveva preso in pegno, avrebbe ‘positivamente continuato a vivere’. (Ez 33:14-16) Era pure proibito prendere in pegno la macina a mano o la sua mola superiore, perché di solito si cuoceva il pane ogni giorno e prendere l’attrezzo che serviva per macinare il grano sarebbe stato come prendere “un’anima” o vita. — De 24:6.
Le vedove erano tutelate in modo particolare, dato che probabilmente non avevano nessuno che le difendesse o le aiutasse. La Legge vietava in modo assoluto di prendere in pegno la veste di una vedova. — De 24:17; cfr. Gb 24:3.
Inoltre non si poteva entrare in casa d’altri per prendere un oggetto impegnato: il debitore doveva portar fuori il pegno al creditore. (De 24:10, 11) In questo modo veniva rispettata l’inviolabilità della casa dell’uomo, e il suo amor proprio non veniva offeso, come sarebbe invece accaduto se il creditore si fosse sentito libero di entrare in casa sua senza essere invitato. Quindi, oltre a insegnare la compassione e la generosità (De 15:8), le leggi sui pegni incoraggiavano il rispetto della persona e dei diritti altrui.
Uso illustrativo. Deuteronomio 15:6 indicava come segno della benedizione di Dio sugli ebrei il fatto che essi avrebbero avuto mezzi sufficienti per ‘prestare su pegno a molte nazioni’.
Se uno avesse “disprezzato la parola”, non restituendo ciò che aveva preso in prestito, avrebbe perso ciò che aveva dato in pegno; similmente chi non avesse ubbidito al comandamento di Dio avrebbe subìto una perdita. — Pr 13:13.
Nelle Scritture Ebraiche fu ripetuto più volte il consiglio di non rendersi garanti per un estraneo, impegnandosi in tal modo a pagare il suo debito se lui non l’avesse fatto. (Pr 11:15; 22:26, 27; vedi GARANTE, GARANZIA). Infatti Proverbi 20:16 parla di ‘prendere la veste’ di chi si fosse reso garante per un estraneo. Questo è in netto contrasto con la comprensione che si doveva mostrare al povero costretto per sua sfortuna a indebitarsi con un altro. Chi si rendesse garante per un estraneo non sarebbe semplicemente sfortunato, ma stupido; il proverbio vuole evidentemente dire: ‘ne subisca pure le conseguenze’. L’ultima parte del versetto invita a ‘prendere un pegno se si tratta di una donna straniera’. L’uomo che avesse avuto una relazione con una donna del genere si sarebbe impoverito (cfr. Pr 5:3, 8-10) e forse avrebbe dovuto impegnare i suoi restanti possedimenti per garantire i suoi debiti. Il proverbio sembra voler dire che egli non merita alcuna pietà, poiché ha agito contrariamente a ogni saggio consiglio avendo rapporti con la “donna straniera”.