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PercossePerspicacia nello studio delle Scritture, volume 2
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La Legge mosaica prevedeva la punizione corporale mediante percosse inflitte con un bastone o una verga. I giudici dovevano decidere il numero dei colpi secondo l’infrazione commessa, tenendo anche conto del motivo, delle circostanze, ecc. La posizione era prescritta: “Il giudice lo deve anche far prostrare e gli deve far dare in sua presenza un numero di colpi corrispondente alla sua azione malvagia”. La punizione era limitata a 40 colpi. (De 25:2, 3)
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PercossePerspicacia nello studio delle Scritture, volume 2
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Non lo colpiva facendolo stare eretto o seduto, ma in posizione curva, come è detto: ‘Il giudice lo farà chinare’ (Deut., XXV, 2);
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