-
PercossePerspicacia nello studio delle Scritture, volume 2
-
-
PERCOSSE
La Legge mosaica prevedeva la punizione corporale mediante percosse inflitte con un bastone o una verga. I giudici dovevano decidere il numero dei colpi secondo l’infrazione commessa, tenendo anche conto del motivo, delle circostanze, ecc. La posizione era prescritta: “Il giudice lo deve anche far prostrare e gli deve far dare in sua presenza un numero di colpi corrispondente alla sua azione malvagia”. La punizione era limitata a 40 colpi. (De 25:2, 3) La ragione di tale limitazione era che un maggior numero di colpi avrebbe disonorato la persona agli occhi dei suoi concittadini. Questo è uno degli esempi comprovanti che la Legge data per mezzo di Mosè non consentiva punizioni eccessive o crudeli. Lo scopo della punizione era correttivo, non vendicativo e spietato come le punizioni inflitte dalle altre nazioni. Chi somministrava le percosse doveva essere punito se superava il numero legale di colpi. Perciò gli ebrei limitavano i colpi a 39, per non superare inavvertitamente il limite e così violare la legge. — 2Co 11:24.
-
-
PercossePerspicacia nello studio delle Scritture, volume 2
-
-
“Quanti colpi si somministravano? Quaranta meno uno; come è detto: ‘sul numero quaranta colpi’ (Deut., XXV, 2 e sg.); vale a dire un numero prossimo a quaranta”. — Makkoth 3:12-14, 10; Il Talmud, a cura di A. Cohen, Bari, 1986, pp. 381, 382.
-