SEDIZIONE
Il termine greco stàsis, che a volte è tradotto “in piedi” (Eb 9:8), finì per assumere il significato di “sedizione”. (Mr 15:7; Lu 23:19, 25, Int) Può essere reso anche “dissenso” (At 15:2), e a volte dà l’idea di un dissenso anche violento. — At 23:7, 10.
Secondo la legge romana partecipare a una sedizione oppure provocare un tumulto, o prendervi parte, erano reati che comportavano la pena di morte. Infatti a Efeso il cancelliere della città avvertì la folla in tumulto del pericolo che correva: “Siamo realmente in pericolo di essere accusati di sedizione per la questione di oggi, non esistendo nessun motivo che ci permetta di rendere conto di questa turba disordinata”. (At 19:40) Anche l’accusa presentata da Tertullo al governatore romano Felice secondo la quale Paolo suscitava “sedizioni fra tutti i giudei” era molto grave. Se fosse stato riconosciuto colpevole, Paolo sarebbe stato condannato a morte. — At 24:5.