Compenso
Sotto la Legge data a Israele per mezzo di Mosè, era richiesto un compenso per qualsiasi lesione o danno in ogni campo delle relazioni umane. Si doveva dare un compenso anche per il lavoro fatto o i servizi resi. I lavoratori salariati, sia israeliti che residenti forestieri o altri, dovevano ricevere il salario il giorno stesso. — Lev. 19:13; Deut. 24:14, 15.
LESIONI A PERSONE
Chi colpiva un altro durante una lite, doveva dargli un compenso per il tempo perso al lavoro, finché non si era completamente rimesso. — Eso. 21:18, 19.
Se, mentre degli uomini lottavano, veniva ferita una donna incinta o il bambino ‘veniva fuori’, ma non accadeva un incidente mortale, il colpevole doveva pagare i danni al proprietario della donna. (Se il marito faceva una richiesta esorbitante, i giudici dovevano stabilire la somma da pagare). — Eso. 21:22.
Se un toro aveva l’abitudine di cozzare e il proprietario era stato avvertito del fatto ma non aveva sorvegliato l’animale, allora, nel caso questo colpisse a morte uno schiavo, il padrone dello schiavo doveva ricevere trenta sicli in compenso dal proprietario del toro. Secondo alcuni commentatori ebrei, questo si riferiva agli schiavi stranieri, non agli israeliti. Se il toro cozzava un uomo libero, il proprietario doveva morire. Tuttavia se agli occhi dei giudici le circostanze o altri fattori giustificavano una pena più lieve, si poteva imporgli un riscatto. In tal caso il proprietario del toro doveva pagare la somma imposta dai giudici, qualunque fosse. Inoltre il proprietario subiva la perdita del toro, che veniva lapidato. La sua carne non si poteva mangiare. (Eso. 21:28-32) Questa legge si applicava evidentemente anche nel caso di altri animali capaci di infliggere ferite mortali.
Se un uomo seduceva una vergine non fidanzata, doveva prenderla in moglie; oppure se il padre rifiutava recisamente di dargliela, doveva versare al padre di lei il prezzo d’acquisto per le vergini (50 sicli), il normale prezzo della sposa, perché ora si doveva compensare il minor valore della ragazza come sposa. — Eso. 22:16, 17; Deut. 22:28, 29.
CALUNNIA
L’uomo che accusava falsamente la moglie di aver mentito dichiarandosi vergine all’epoca del matrimonio doveva pagare al padre di lei due volte il prezzo per le vergini (due volte 50 sicli), perché aveva calunniato una vergine d’Israele. — Deut. 22:13-19.
Una forma di compenso si esigeva anche dall’uomo che accusava falsamente la moglie di infedeltà. Se l’accusa fosse stata vera, gli organi riproduttivi della donna si sarebbero esauriti, e avrebbe perso il privilegio di avere figli. Se invece era innocente, il marito doveva renderla incinta, così lei avrebbe avuto la benedizione di avere un figlio. — Num. 5:11-15, 22, 28.
FURTO
La Legge scoraggiava il furto. Infatti si legge: “Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio” (VR). Erano inclusi denaro o altri beni e anche animali. Se il ladro aveva macellato l’animale rubato, o l’aveva venduto, gli si doveva imporre un compenso maggiore, cioè cinque della mandra per un toro e quattro del gregge per una pecora. (Eso. 22:1, 3, 4, 7) Questa legge aveva l’effetto di proteggere e risarcire la vittima e costringeva il ladro a lavorare per pagare ciò che aveva rubato, invece di starsene in ozio in prigione essendo economicamente di peso alla comunità, e lasciando la vittima senza compenso per la perdita subita.
DANNI ALLA PROPRIETÀ
L’uomo che uccideva l’animale di un altro doveva pagarlo. (Lev. 24:18, 21). Quando un animale ne uccideva un altro, quello vivo veniva venduto e il prezzo di questo e dell’animale morto era diviso in parti uguali fra i proprietari. Ma se si sapeva che l’animale era pericoloso, il proprietario compensava l’altro dandogli un toro vivo e tenendosi quello morto, quindi di molto minor valore. — Eso. 21:35, 36.
Il meglio del proprio campo o della vigna si doveva dare come compenso del danno provocato da un animale che era entrato e si era messo a pascolare nel campo altrui. Se uno accendeva un fuoco che si propagava nel campo di un altro, provocando danni, il proprietario doveva esser compensato in ugual misura. La pena più severa per il danno provocato da un animale dipendeva dal fatto che era più facile domare gli animali che il fuoco, e anche perché l’animale che pascolava prendeva qualche cosa che non gli spettava come un ladro; perciò si esigeva un compenso maggiore. — Eso. 22:5, 6.
CUSTODIA
Quando oggetti o beni erano lasciati in custodia a qualcuno e nel frattempo venivano rubati, il ladro, se scoperto, doveva dare il solito compenso doppio. Cose come denaro, oggetti, ecc., non richiedevano cure speciali, ma si dovevano semplicemente tenere in luogo sicuro. Se si doveva custodire un animale domestico per qualcun altro, chi teneva l’animale (il custode) doveva avere la stessa cura che aveva per il proprio gregge. Al custode di solito si doveva pagare il cibo necessario agli animali, e a volte si doveva pagare anche il disturbo di custodire gli animali. Se un animale moriva di morte naturale, era sbranato da una bestia selvatica o era portato via da una banda di predoni, il custode era libero da accusa. Il danno non dipendeva da lui. La stessa cosa poteva accadere anche ai suoi animali. Ma se veniva rubato (da qualcuno a cui poteva impedirlo o per sua negligenza) il custode era responsabile e doveva risarcire i danni. — Eso. 22:7-13; vedi Genesi 31:38-42.
L’uomo che prendeva a prestito un animale da un altro per il proprio uso, doveva compensare per qualunque eventuale danno. (Eso. 22:14) Se il proprietario era presente, non era richiesto alcun compenso, secondo il principio che poteva sorvegliare personalmente la sua proprietà. Se era qualcosa di affittato, il proprietario doveva subire il danno, perché si supponeva che avesse tenuto conto del rischio nel pattuire l’ammontare dell’affitto. — Eso. 22:15.