Ricompra, ricompratore
Il termine ebraico go’èl, che ricorre per la prima volta in Genesi 48:16 (‘colui che libera’), assunse col tempo il significato di “congiunto col diritto di ricomprare (o redimere)”; cioè di liberare, redimere o ricomprare la persona, la proprietà o l’eredità del parente più stretto; veniva pure applicato al vendicatore del sangue. Il parente più stretto che aveva l’obbligo di agire quale ricompratore lo era evidentemente in quest’ordine: (1) fratello, (2) zio, (3) figlio di uno zio, (4) qualunque altro parente consanguineo di sesso maschile. — Lev. 25:48, 49; confronta l’ordine in Numeri 27:5-11; vedi VENDICATORE DEL SANGUE.
Sotto la legge mosaica, se un israelita, a motivo delle circostanze economiche, si era venduto schiavo, il ricompratore poteva ricomprarlo liberandolo dalla schiavitù. (Lev. 25:47-54) Oppure se aveva venduto la sua eredità terriera, il ricompratore poteva ricomprare la proprietà, ed egli poteva rientrarne in possesso. (Lev. 25:25-27) Comunque nessuna cosa dedicata o votata alla distruzione, neanche una vita umana, poteva essere ricomprata. — Lev. 27:21, 28, 29.
GEOVA QUALE RICOMPRATORE
Col sacrificio del suo unigenito Figlio, Geova quale Ricompratore ha provveduto alla liberazione del genere umano dal peccato e dalla morte e dal potere della tomba. Il Figlio dovette venire sulla terra, divenire “simile ai suoi ‘fratelli’ sotto ogni aspetto”, essere di sangue e carne, e quindi stretto parente del genere umano. (Ebr. 2:11-17) L’apostolo Paolo scrive ai cristiani: “Mediante lui abbiamo la liberazione per riscatto per mezzo del suo sangue”. — Efes. 1:7; confronta Rivelazione 5:9; 14:3, 4; vedi RISCATTO.